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18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-138/05) (1)
(Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi - Direttiva 91/414/CEE - Art. 8 - Direttiva 98/8/CE - Art. 16 - Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio)
(2006/C 281/21)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nella causa principale
Ricorrente: Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Interveniente: LTO Nederland
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione degli artt. 4, 8, nn. 2 e 3, e 23 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) — Interpretazione dell'art. 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato di biocidi (GU L 123, pag. 1) — Autorizzazione preliminare di immissione sul mercato — Termine di recepimento scaduto –Applicazione da parte del giudice nazionale — Autorizzazione di immissione sul mercato di prodotti ivi già presenti due anni dopo la notifica della direttiva — Riesame di prodotti
Dispositivo
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1) |
L'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, possiede lo stesso significato dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. |
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2) |
L'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 non istituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 91/414 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all'art. 8, n. 2, della detta direttiva, gli Stati membri si astengano dall'adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva medesima. Più in particolare, agli Stati membri non è consentito, durante il detto periodo transitorio, modificare la normativa pertinente in termini tali da poter consentire l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute umana ed animale nonché sull'ambiente. Parimenti, le decisioni relative alle autorizzazioni non possono essere adottate se non sulla base di una relativa documentazione comprendente gli elementi necessari affinché i detti effetti possono essere effettivamente valutati. |
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3) |
L'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l'immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell'allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva stessa, tale Stato membro non è tenuto ad osservare le disposizioni dell'art. 4 o dell'art. 8, n. 3, della direttiva medesima. |
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4) |
Spetta al giudice del rinvio accertare se l'esame operato in occasione dell'applicazione dell'art. 16aa della Bestrijdingsmiddelenwet del 1962, nel testo modificato dalla legge 6 febbraio 2003, corrisponda a tutte le caratteristiche di un riesame ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, e, segnatamente, a quelle precisate ai punti 53 e 54 della presente sentenza. |
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5) |
L'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev'essere interpretato nel senso che contiene unicamente disposizioni relative alla fornitura di dati preliminari al riesame. |