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18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel di Bruxelles (Belgio)] — Lidl Belgium GmbH & Co KG/Etablissementen Franz Colruyt NV
(Causa C-356/04) (1)
(Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità ingannevole - Pubblicità comparativa - Condizioni di liceità - Comparazione del livello generale dei prezzi praticati da catene di grandi magazzini - Comparazione dei prezzi di un assortimento di prodotti)
(2006/C 281/12)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van koophandel di Bruxelles
Parti nella causa principale
Ricorrente: Lidl Belgium GmbH & Co KG
Convenuto: Etablissementen Franz Colruyt NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van koophandel di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, lett. a), b) e c) della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), quale introdotto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 1997 (GU L 290, pag. 18) — Pubblicità comparativa — Comparazione del livello generale dei prezzi di un inserzionista con quelli dei suoi concorrenti priva dell'indicazione di quali prodotti siano stati raffrontati sotto il profilo dei prezzi
Dispositivo
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1) |
La condizione di liceità della pubblicità comparativa stabilita dall'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che una pubblicità comparativa riguardi collettivamente assortimenti di prodotti di consumo corrente venduti da due catene di grandi magazzini concorrenti, purché detti assortimenti siano costituiti, entrambi, da singoli prodotti, che, considerati a paia, soddisfano individualmente l'obbligo di comparabilità stabilito da detta disposizione. |
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2) |
L'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo che la pubblicità «confronti obiettivamente» le caratteristiche dei beni di cui trattasi stabilito da tale disposizione non implica, in caso di raffronto dei prezzi di un assortimento di prodotti di consumo corrente comparabili venduti da catene di grandi magazzini concorrenti o del livello generale dei prezzi praticati da questi ultimi per quanto concerne l'assortimento dei prodotti comparabili che esse vendono, che i prodotti e prezzi oggetti di raffronto, vale a dire tanto quelli dell'operatore pubblicitario quanto quelli di tutti i suoi concorrenti interessati dal raffronto, costituiscano oggetto di un'elencazione espressa e esaustiva nel messaggio pubblicitario. |
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3) |
L'art. 3 bis, n. 1, lett. c) della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che costituiscono, ai sensi di detta disposizione, caratteristiche «verificabili» di beni venduti da due catene di grandi magazzini concorrenti:
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4) |
L'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che una caratteristica menzionata in una pubblicità comparativa risponde all'esigenza di verificabilità stabilita da tale disposizione, quando gli elementi di raffronto sui quali si basa la menzione di tale caratteristica non sono elencati in tale pubblicità, soltanto se l'operatore pubblicitario indica, in particolare, all'indirizzo dei destinatari di tale messaggio, dove e come questi possono prendere agevolmente conoscenza di tali elementi al fine di verificare o, se essi non dispongono della competenza richiesta al riguardo, di far verificare l'esattezza di detti elementi nonché della caratteristica di cui trattasi. |
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5) |
L'art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, dev'essere interpretato nel senso che una pubblicità comparativa che vanti il livello generale dei prezzi più basso dell'operatore pubblicitario rispetto ai suoi principali concorrenti mentre il raffronto ha avuto oggetto un campionario di prodotti può rivestire un carattere ingannevole quando il messaggio pubblicitario:
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