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28.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 261/24 |
Ricorso presentato il 30 agosto 2006 — Austrian Relief Program/Commissione
(Causa T-235/06)
(2006/C 261/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente(i): Austrian Relief Program — Verein für Not- und Katastrophenhilfe (Innsbruck, Austria) (Rappresentante(i): avvocato C. Leyroutz)
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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annullare la nota di debito 4 maggio 2006, n. 3240802998 e |
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condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione aveva nominato il ricorrente ai fini dell'esecuzione di un progetto in Serbia, in base al contratto stipulato in data 2 aprile 1998 (contratto Obnova) nel contesto del Programma Obnova, finanziato dall'Unione europea. Con lettera del 4 maggio 2006, la Commissione ingiungeva al ricorrente la restituzione della totalità dell'importo convenuto nell'ambito del detto contratto. Con il presente ricorso, il ricorrente impugna tale decisione.
In primo luogo, il ricorrente fa valere che la Commissione non era materialmente competente all'adozione della decisione impugnata, dal momento che la competenza relativa alle controversie sul contratto Obnova spetta al giudice competente di Bruxelles.
Il ricorrente, inoltre, deduce che la convenuta ha violato requisiti di forma ad substantiam. In particolare, sarebbero stati violati il diritto del ricorrente ad essere ascoltato in giudizio nonché l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. In tale contesto, si deduce inoltre l'erronea valutazione dei fatti.
Infine, il ricorrente censura alla Commissione un eccesso di potere per aver chiesto in toto l'importo convenuto nel contesto del contratto Obnova, nonostante il contratto fosse stato legittimamente eseguito ed i singoli progetti correttamente svolti.