30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 237/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága il 18 luglio 2006 — OTP Garancia Biztosító Rt/Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

(Causa C-312/06)

(2006/C 237/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.

Parti nella causa principale

Ricorrente: OTP Garancia Biztosító Rt.

Convenuta: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il punto 3, lett. a), del quarto capitolo di cui all'allegato X dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in prosieguo: l'«Atto di adesione») (1) — applicabile ai sensi dell'art. 24 del citato Atto di adesione — a tenore del quale, nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, l'Ungheria può applicare, fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle attività economiche, per un massimo del 2 % degli introiti netti delle imprese, concesse a tempo determinato dall'amministrazione locale in base agli artt. 6 e 7 della legge C/1999 sulle imposte locali, possa interpretarsi nel senso che si tratta di una deroga transitoria che consente all'Ungheria di mantenere l'imposta sulle attività economiche, vale a dire che l'Atto di adesione, nel mantenere le riduzioni fiscali con riguardo a quest'ultima, ha riconosciuto il diritto transitorio dell'Ungheria di mantenere anche questo tipo di imposta.

2)

Se l'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 77/388/CEE (2)(in prosieguo: la «direttiva») debba interpretarsi nel senso che vieta di mantenere l'imposta (locale sulle attività economiche) applicabile alle attività esercitate dalle imprese al fine di trarne un utile o un profitto e di cui una delle principali caratteristiche è quella di applicarsi al volume d'affari netto delle imprese da cui sia stato detratto il prezzo di acquisizione delle merci vendute, il prezzo dei servizi resi e il costo delle materie prime, o, in altri termini, se una siffatta imposta debba essere considerata come un'imposta sul volume d'affari, vietata dalla disposizione di cui trattasi.


(1)  GU 2003, L 236, pag. 846.

(2)  GU 1977, L 145, pag. 1.