30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 237/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 29 giugno 2006 — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark/Burda Verlagsbeteiligungen GmbH
(Causa C-284/06)
(2006/C 237/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Finanzamt Hamburg-Am Tierpark
Resistente: Burda Verlagsbeteiligungen GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 435/90/CE (1), concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU CE L 226, pag. 6, rettificata da GU CE L 266, pag. 20, nel testo di cui alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, GU CE 2004, L 7, pag. 41), sussista nell'ipotesi in cui la normativa nazionale imponga, nella distribuzione di dividendi da parte di una società controllata alla propria società madre, la tassazione dei redditi e degli incrementi patrimoniali della società (di capitali) — che, in base alla legge nazionale, non verrebbero assoggettati a tassazione qualora restassero nella società controllata senza distribuzione alla società madre. |
2) |
In caso di soluzione negativa della prima questione: se sia compatibile con gli artt. 73b e 73d del Trattato CEE (divenuti art. 56 CE e 58 CE) nonché con l'art. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 43 CE) una normativa nazionale che preveda un differente regime di detrazione della distribuzione degli utili di una società di capitali con quote di capitale proprio della società medesima, con conseguente imposizione fiscale anche nei casi in cui dei dividendi risultino distribuiti ad azionisti non residenti sul territorio nazionale, ancorché per tali azionisti sia esclusa, in base alla legge nazionale — ed a differenza di un'azionista residente su territorio nazionale — la possibilità di detrarre dalle imposte a proprio carico l'imposta versata dalla società. |
(1) GU L 225, pag. 6.