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16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd, Mark Sadja/Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland, Attorney General
(Causa C-221/05) (1)
(Direttiva 85/433/CEE - Riconoscimento reciproco dei diplomi - Farmacisti - Riconoscimento dei diplomi dei farmacisti che lavorano in nuove farmacie aperte al pubblico - Portata del potere discrezionale degli Stati membri)
(2006/C 224/24)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd, Mark Sadja
Convenuti: Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland, Attorney General
Oggetto
Interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37) — Portata del potere discrezionale degli Stati membri per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi dei farmacisti che esercitano nelle nuove farmacie aperte al pubblico
Dispositivo
L'art. 2 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro che si conformi solo al livello minimo di riconoscimento dei diplomi previsto da tale direttiva non esercita alcun potere discrezionale conferito da quest'ultima.