12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/29


Ricorso presentato il 27 giugno 2006 — Inalca e Cremonini/Commissione

(Causa T-174/06)

(2006/C 190/54)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrenti: Inalca e Cremonini (Modena, Italie) (Rappresentante: Francesco Sciaudone, Avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione.

accertare i danni sofferti dalle Ricorrenti e quantificati in 2 861 000,00 euro.

condannare la Commissione al risarcimento di tali danni, dei relativi interessi compensativi e degli eventuali interessi moratori.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è il risarcimento dei danni che le società ricorrenti avrebbero sofferti a seguito dell'adozione della lettera del 6 luglio 1998, con la quale l'UCLAF comunicava alle Autorità italiane le conclusioni, che le ricorrenti considerano del tutto errate, di una propria indagine per presunte irregolarità commesse nell'esportazione con restituzioni di carne bovina effettuata verso la Giordania, e formulava accuse, aventi anche una rilevanza penale, nei confronti delle due società e dei suoi dirigenti.

A sostegno delle proprie conclusioni, le ricorrenti fanno valere:

La violazione dell'art. 9, par. 2, secondo e quarto comma, del regolamento n. 729/70, nella misura in cui, da un canto, l'ispezione compiuta dall'UCLAF in Giordania sarebbe censurabile per avere violato i limiti del proprio potere di controllo, limitato al solo territorio degli Stati membri, e, da un altro canto, L'UCLAF avrebbe violato l'obbligo di preparare ed effettuare ispezioni e controllo con il previo accordo degli Stati membri e in presenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni nazionali interessate.

La violazione dell'art. 9, par. 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, e dell'art. 4 del regolamento n. 2185/96, nella misura in cui l'UCLAF ha violato gli obblighi di preparare in stretta collaborazione con gli Stati membri i controlli e le verifiche sul posto, nonché di informare, prima di effettuare i controlli, le competenti autorità nazionali.

La violazione dell'art. 18 del regolamento n. 3665/87, in quanto l'UCLAF ha ignorato il valore di prova riconosciuto ed imposto dal regolamento medesimo ad una serie di documenti esplicitamente elencati, e attribuito arbitrariamente preferenza ad una serie di altri documenti, a detrimento del principio della certezza del diritto e della trasparenza dei controlli.

Le ricorrenti fanno anche valere la violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza e di proporzionalità, nonché la violazione del segreto d'ufficio.

Affermano le ricorrenti in ultimo luogo, che anche se il comportamento dell'UCLAF dovesse essere esente di censure, esso sarebbe comunque sia responsabile per aver arrecato un danno alle Ricorrenti. Queste ultime, infatti, non potevano ragionevolmente prevedere, e quindi evitare, il danno che le sarebbe derivato da un'indagine, rivelatasi, si afferma, completamente erronea.