29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/38


Ricorso presentato il 5 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-154/06)

(2006/C 178/69)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione C(2006)1171, del 23 marzo 2006, relativa alla riduzione di un contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso con decisione C(95) 2194, del 28 settembre 1995, modificata da ultimo dalla decisione C(2000) 2862, del 26 gennaio 2001, per un programma operativo nella Regione Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell'obiettivo n. 1 in Italia per il periodo dal 1994 al 1999. In questa decisione, la Convenuta ha deciso di ridurre di circa 115 milioni di Euro la quota di finanziamento del suddetto programma perché l'amministrazione nazionale non avrebbe fornito chiarimenti sufficienti su taluni aspetti della domanda di pagamento finale.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

La violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), perché la Commissione non avrebbe applicato la riduzione del contributo a seguito di un «esame appropriato del caso», come previsto da questa disposizione. Essa si sarebbe limitata infatti a fare proprie le conclusioni di un organo di controllo interno dell'amministrazione regionale siciliana, il quale aveva manifestato dei dubbi sulla regolarità della gestione di taluni progetti.

La violazione della stessa disposizione del regolamento sopraccitato, nella misura in cui la Convenuta avrebbe fondato la propria decisione sul mero fatto che l'amministrazione nazionale non avrebbe riscontrato puntualmente le sue richieste di osservazioni, senza accertare in positivo l'effettiva sussistenza di irregolarità.

La violazione degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88, sopraccitato, nonché dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali (2). Si fa valere a questo riguardo che la Commissione avrebbe in sostanza condiviso le conclusioni espresse dall'organo nazionale di controllo interno nell'attestato ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 2064/97, allorquando questo attestato sarebbe meramente riassuntivo e indicativo. La Commissione avrebbe dovuto invece effettuare una propria e autonoma indagine.

La violazione delle forme sostanziali, nella misura in cui, da un canto, la Convenuta non avrebbe concesso all'amministrazione nazionale un tempo sufficiente per svolgere un adeguato esame della documentazione, e, da un altro canto, la decisione impugnata si fonderebbe soltanto su alcuni degli atti posti in essere dall'amministrazione nazionale nel corso della procedura, trascurando quelli più rilevanti.


(1)  G.U. L 374, del 31.12.1988, p. 1.

(2)   G.U. L 290, del 23.10.1997, p. 1.