29.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/33 |
Ricorso presentato il 18 maggio 2006 — Glaverbel/UAMI (motivo applicato alla superficie dei prodotti)
(Causa T-141/06)
(2006/C 178/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Glaverbel SA (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Möbus, T. Koerl)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o marzo 2006 (procedimento R 0986/2004-4) nella parte in cui si applica ai prodotti controversi; e |
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dichiarare che, per quanto riguarda i prodotti controversi, la prova relativa all'uso che è stata prodotta era sufficiente a dimostrare che era acquisito il carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario, e che la domanda di marchio comunitario 003183068 ha acquisito carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario; |
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deferire la domanda di marchio comunitario 003183068 all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per accettazione e pubblicazione; |
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condannare l'Ufficio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo consistente in un motivo applicato alla superficie dei prodotti per prodotti appartenenti alle classi 19 e 21 (vetro grezzo o semilavorato, vetro modellato, lastre di vetro, ecc.) (Domanda di marchio comunitario 3183068)
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: La ricorrente contesta la decisione della commissione di ricorso limitatamente a taluni prodotti appartenenti alla classe 21. Essa, a tale proposito, lamenta una violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.