29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Sachsenmilch AG/Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Causa C-196/05) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoce 0406 10 (formaggio fresco) - Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 - Classificazione tariffaria di mozzarella per pizza in filoni conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane a bassa temperatura)

(2006/C 178/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sachsenmilch AG

Convenuto: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Sottovoce 0406 10 della NC (formaggio fresco) — Mozzarella per pizza che è stata conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane ad una bassa temperatura

Dispositivo

La sottovoce 0406 10 della nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o agosto 2002, n. 1832, deve essere interpretata nel senso che si applica alla mozzarella per pizza in filoni, conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane alla temperatura di 2-4 °C, salvo che tale conservazione sia sufficiente affinché la mozzarella in questione subisca un processo di trasformazione idoneo a farle acquisire una o più nuove caratteristiche e proprietà oggettive, segnatamente, in termini di composizione, di presentazione e di gusto. Spetta al giudice del rinvio determinare se tali condizioni siano soddisfatte.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.