29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — L.u.P. GmbH/Finanzamt Bochum-Mitte

(Causa C–106/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, nn. 1, lett. b) e c), e 2, lett. a) - Cure mediche assicurate da enti diversi da quelli di diritto pubblico - Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio di professioni mediche - Analisi mediche effettuate da un laboratorio privato esterno ad una struttura sanitaria a fronte di prescrizioni mediche - Presupposti per l'esenzione - Potere discrezionale degli Stati membri - Limiti)

(2006/C 178/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: L.u.P. GmbH

Convenuto: Finanzamt Bochum-Mitte

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 13, parte A, nn. 1, lett. b), e 2, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Operazioni strettamente connesse a un'ospedalizzazione o a cure mediche — Analisi mediche effettuate da un laboratorio a fronte di prescrizioni mediche

Dispositivo

 

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che analisi mediche che hanno ad oggetto l'osservazione e l'esame dei pazienti a titolo preventivo, effettuate, come quelle di cui trattasi nella causa principale, da un laboratorio privato esterno a una struttura sanitaria a fronte di prescrizioni di medici generici, possono rientrare nell'esenzione di cui a tale disposizione come cure mediche dispensate da un altro istituto di diritto privato debitamente riconosciuto ai sensi della detta disposizione.

 

L'art. 13, parte A, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), della detta direttiva non osta ad una normativa nazionale che subordina l'esenzione di tali analisi mediche a condizioni che, da un lato, non si applicano all'esenzione delle cure dispensate dai medici generici che le hanno prescritte e, dall'altro, sono diverse da quelle che si applicano alle operazioni strettamente connesse alle cure mediche ai sensi della prima di tali disposizioni.

 

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della medesima direttiva osta ad una normativa nazionale che subordina l'esenzione di analisi mediche effettuate da un laboratorio privato esterno a una struttura sanitaria alla condizione che esse siano effettuate sotto controllo medico. Tale disposizione non osta invece a che questa stessa normativa subordini l'esenzione delle dette analisi alla condizione che esse siano, almeno per il 40 %, destinate a persone assicurate presso un ente previdenziale.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.