15.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/28


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento

(Causa T-132/06)

(2006/C 165/56)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente(i): Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint Pierre-d'Irube, Francia) [Rappresentante(i): D. Rouget, avocat]

Convenuto(i): Parlamento europeo

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione controversa del Segretario generale 22 marzo 2006;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il 22 dicembre 2005, nel contesto di un ricorso proposto dal ricorrente, già deputato europeo, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha emesso una sentenza (causa T-146/04, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento) (1) in cui annullava, per vizi di procedura, la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 24 febbraio 2004, concernente il recupero degli importi versati al ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari, nella parte in cui prevede che il recupero dell'importo dovuto dal ricorrente sarà effettuato mediante compensazione. Il ricorso è stato respinto quanto al resto. In esito a tale sentenza, il Segretario generale ha adottato, in data 22 marzo 2006, una successiva decisione al fine di procedere al recupero degli importi versati al ricorrente mediante compensazione, che costituisce la decisione impugnata.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce, in primo luogo, un motivo attinente alla violazione dell'autorità del giudicato, in quanto il procedimento di adozione della decisione impugnata non sarebbe conforme, a suo avviso, alla sentenza del Tribunale 22 dicembre 2005. Il secondo motivo attiene alla asserita violazione del regolamento sulle spese e le indennità dei parlamentari europei, in particolare degli artt. 27, nn. 3 e 4. Il ricorrente, inoltre, deduce l'esistenza di un caso di forza maggiore che consisterebbe nell'impossibilità di aver accesso alla propria contabilità nonché nel diniego, da parte delle autorità di uno degli Stati membri, di restituzione di una somma sequestrata durante un altro procedimento. Il ricorrente invoca, del pari, la violazione di forme sostanziali, in quanto le procedure di consultazione nel contesto dell'adozione della decisione impugnata non sono state seguite correttamente. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe i principi di obiettività, di imparzialità, di eguaglianza e di non discriminazione. Inoltre, egli deduce motivi attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione, nonché al rispetto delle norme relative alla notifica delle decisioni da parte delle istituzioni, in violazione del Codice di condotta amministrativa. Il ricorrente, infine, invoca a sostegno del ricorso un motivo attinente allo sviamento di potere e ad errori di valutazione dei fatti.


(1)  Racc. pag. II-0000.