15.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Ítélőtábla (Ungheria) il 5 maggio 2006 — Cartesio Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

(Causa C-210/06)

(2006/C 165/31)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Ítélőtábla (Tribunale d'appello di Seghedino — Ungheria)

Parte nella causa principale

Ricorrente: Cartesio Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice di secondo grado, chiamato a decidere un appello proposto avverso una decisione emessa da un Tribunale di commercio (cégbíróság) in un procedimento di modifica dell'iscrizione nel registro di commercio possa sollevare una domanda di pronuncia pregiudiziale conformemente all'art. 234 del Trattato di Roma, qualora né il procedimento per l'adozione della decisione del Tribunale commerciale né il procedimento di appello abbiano carattere contraddittorio.

2)

Qualora detto giudice di secondo grado rientri nel concetto di organo giurisdizionale competente a sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato di Roma, se detto giudice sia un giudice chiamato a decidere in ultimo grado che, conformemente all'art. 234 del Trattato di Roma, è obbligato a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee le questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario.

3)

Se limita o può limitare la competenza dei giudici ungheresi a sollevare questioni pregiudiziali — competenza che loro deriva direttamente dall'art. 234 del Trattato di Roma — una norma nazionale che consente di interporre ricorso in appello ai sensi delle norme di diritto nazionale avverso un'ordinanza di rinvio pregiudiziale qualora, in caso di appello, il tribunale nazionale di grado superiore possa modificare detta ordinanza, rendere inoperante e priva di effetti la domanda di pronuncia pregiudiziale e ordinare al giudice che ha adottato l'ordinanza di rinvio pregiudiziale di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso.

4.

A.

Qualora una società costituita in Ungheria ai sensi del diritto societario ungherese sia iscritta nel registro di commercio ungherese e intenda trasferire la propria sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, se la regolamentazione di tale fattispecie ricada sotto la sfera del diritto comunitario o, in mancanza di armonizzazione delle normative nazionali, sia applicabile esclusivamente il diritto nazionale.

B.

Se sia possibile chiedere il trasferimento della sede di una società ungherese in un altro Stato membro dell'Unione europea invocando direttamente il diritto comunitario (artt. 43 e 48 del Trattato di Roma). In caso di soluzione affermativa se il cambio di sede possa essere assoggettato a taluni tipi di requisiti o di autorizzazioni da parte dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante.

C.

Se gli artt. 43 e 48 del Trattato di Roma possano interpretarsi nel senso che sia incompatibile con il diritto comunitario una normativa o una prassi nazionale che pongono in essere differenze tra società commerciali in materia di esercizio dei diritti relativi a tali società, che dipendono esclusivamente dallo Stato membro dove è stabilita la sede.

Se gli artt. 43 e 48 del Trattato di Roma possano interpretarsi nel senso che sia incompatibile con il diritto comunitario una normativa o una prassi nazionale che impedisce ad una società ungherese di trasferire la propria sede in un altro Stato membro dell'Unione europea.