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15.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/13 |
Ricorso proposto il 12 aprile 2006 dalla Schneider Electric SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric SA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-188/06 P)
(2006/C 165/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Schneider Electric SA (rappresentanti: avv.ti A. Winckler, I. Girgenson, M. Pittie)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare, sulla base dell'art. 225, n. 1, CE e dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'ordinanza emessa dal Tribunale il 31 gennaio 2006 nella causa T-48/03, Schneider Electric SA/Commissione delle Comunità europee; |
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rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che l'ordinanza snatura i fatti pertinenti ed è viziata da errori di diritto.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la cessione della Legrand al consorzio Wendel/KKR non è intervenuta «spontaneamente» e «divenuta irrevocabile» prima dell'adozione della decisione 4 dicembre 2002 (1). Ad ogni modo, l'abbandono dell'operazione non ha privato la Schneider del suo interesse ad agire contro la decisione.
In secondo luogo, la decisione 4 dicembre 2002 costituisce in realtà una decisione di divieto, tenuto conto in particolare delle istruzioni impartite dal Tribunale alla Commissione. Infatti, nella sua sentenza 22 ottobre 2002, Schneider/Commissione, il Tribunale ha indicato chiaramente che la Commissione doveva riavviare il procedimento di controllo dalla fase della comunicazione degli addebiti.
In terzo luogo, anche supponendo che la decisione 4 dicembre 2002 costituisca effettivamente una decisione di avvio della fase II, essa resta idonea ad essere oggetto di un ricorso di annullamento. Infatti, laddove contiene addebiti, una decisone adottata sulla base dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento 4064/89 (2) può essere oggetto di un ricorso di annullamento. Nelle circostanze molto particolari del caso di specie, la decisione 4 dicembre 2002 era in ogni caso tale da dar luogo ad un ricorso. Qualsiasi interpretazione diversa condurrebbe ad un vero e proprio diniego di giustizia.
Infine, anche la decisione di chiusura può costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento, alla stregua di qualsiasi decisione con cui la Commissione modifichi in maniera caratterizzata la situazione giuridica della parte interessata.
(1) Decisione della Commissione 4 dicembre 2002 di avviare la fase di esame approfondito dell'operazione di concentrazione tra la Schneider e la Legrand (caso COMP/M.2283 – Schneider/Legrand II).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).