15.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 7 aprile 2006 — Renate Ilsinger/Martin Dreschers (quale curatore del fallimento della Schlank & Schick GmbH)

(Causa C-180/06)

(2006/C 165/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parte nella causa principale

Ricorrente: Renate Ilsinger

Convenuta: Martin Dreschers (quale curatore del fallimento della Schlank & Schick GmbH)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto riconosciuto ai consumatori dal § 5j del Konsumentenschutzgesetz austriaco (KSchG) [legge sulla tutela dei consumatori], BGBl. 1979/140, nella versione di cui all'art. 1, punto 2, del Fernabsatzgesetz austriaco [legge sui contratti conclusi a distanza], BGBl. I 1999/185, di poter chiedere in via giudiziaria agli imprenditori il premio apparentemente vinto, qualora questi ultimi inviino (abbiano inviato) promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni a determinati consumatori e, per il modo in cui tali comunicazioni sono formulate, suscitino (abbiano suscitato) l'impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, senza che la riscossione della vincita sia stata subordinata ad un'ordinazione di merce od anche ad una semplice ordinazione in prova e senza che sia stata ordinata della merce, e tuttavia il destinatario della comunicazione richieda la vincita, costituisca, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»), un diritto di natura contrattuale oppure un diritto a questo assimilabile a norma dell'art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1.): se sussista un diritto ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 nel caso in cui il diritto al pagamento della vincita non sia stato subordinato ad un'ordinazione di merce, e tuttavia il destinatario della comunicazione abbia ordinato dei prodotti.

3)

Il procedimento di ricorso e di appello viene sospeso fino alla data di ricezione della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia CE.


(1)  GU L 12, pag. 1.