29.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/19 |
Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles
Státní zemědělský intervenční fond, Praha
Direktoratet for FødevareErhverv, København
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu
Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (OΠEKEΠE), Αθήνα
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid
Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), Paris
Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma
Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (KOAΠ), Nicosia
Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), Vilnius
Ministère de l'agriculture, Luxembourg
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest
Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag
Agrarmarkt Austria (AMA), Wien
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa
Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki
Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping
Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne
Bando di gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco
(n. 1/2006)
(2006/C 151/08)
I. OGGETTO
1. |
È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni salvo l'Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Bosnia — Erzegovina, la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Romania. |
2. |
La gara permanente si effettua conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 (1) ed al regolamento (CE) n. 958/2006 (2). |
II. TERMINI
1. |
La gara permanente rimane aperta sino al 27 settembre 2007. Durante il periodo della sua validità si procede a gare parziali. |
2.1. |
Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 5 luglio 2006 e scade il 13 luglio 2006 alle ore 10.00, ora di Bruxelles. |
2.2. |
Per ognuna delle gare parziali seguenti, il termine di presentazione delle offerte decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la precedente gara parziale. |
2.3. |
La scadenza del termine di presentazione delle offerte è fissata alle ore 10.00, ora di Bruxelles, dei seguenti giorni:
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3. |
Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengono effettuate nel periodo di validità della gara permanente. |
III. OFFERTE
1. |
Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, offerte relative alla restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I. |
2.1. |
Le offerte, presentate per iscritto, devono giungere al più tardi alle date e alle ore di cui al titolo II, punto 2, depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, ovvero inviandola mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, fax oppure e-mail, ad uno dei seguenti indirizzi:
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3. |
Le offerte che non sono presentate per telex, telegramma, fax o posta elettronica devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco n. 1/2006 — Riservato». |
4. |
L'offerta è valida solo se soddisfa alle seguenti condizioni:
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5. |
L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta. |
6. |
Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel medesimo non sono prese in considerazione. |
7. |
Le offerte presentate non possono essere ritirate. |
8. |
Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se soddisfa ad una delle due condizioni in appresso:
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IV. CAUZIONE
1.1. |
Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 euro per 100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. |
1.2. |
La cauzione di cui al precedente punto 1.1, fatto salvo il disposto del titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione. |
2.1. |
La cauzione, di cui al punto 1.1, è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta del medesimo Stato. La garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato. |
2.2. |
Tuttavia, per le offerte presentate presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente degli altri Stati membri, la garanzia può essere fornita anche da un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta. |
3.1. |
La cauzione, di cui al punto 1.1, è svincolata soltanto:
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata è ridotta, eventualmente, di un importo che rappresenta la differenza esistente tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo. Salvo in caso di forza maggiore la parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi. |
4. |
In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro interessato adotta le misure relative allo svincolo della cauzione che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze addotte dall'interessato. |
V. AGGIUDICAZIONE
1. |
Previo esame delle offerte pervenute, per ogni gara parziale può essere fissato un quantitativo massimo. |
2. |
Può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale. |
3.1 |
Qualora la Commissione decida di dare seguito alla gara parziale, stabilisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 318/2006, l'importo massimo della restituzione all'esportazione. Questo importo è stabilito tenendo conto della situazione e dell'evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e a livello mondiale. |
3.2. |
Fatto salvo quanto disposto al punto 4, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione. |
4. |
Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta la restituzione all'esportazione meno elevata. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare della restituzione, partendo da quello meno elevato. |
5.1. |
Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al punto 4 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. |
5.2. |
Le offerte che indicano la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione secondo una delle seguenti modalità:
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6.1. |
L'aggiudicatario ha diritto al rilascio alle condizioni di cui al punto 6.2, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione della restituzione all'esportazione menzionati nell'offerta. |
6.2. |
L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione per il quantitativo attribuitogli; tale domanda non è revocabile, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89. La domanda deve essere presentata entro una delle due date seguenti:
L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, qualora tale obbligo non sia stato rispettato l'importo di cui al titolo VI, punto 3. |
6.3. |
Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili. |
7.1. |
L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione. |
7.2. |
La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:
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VI. TITOLI DI ESPORTAZIONE
1. |
Per la determinazione della durata di validità dei titoli, si applica l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. |
2.1. |
I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale. |
2.2. |
Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate a decorrere dal 1o maggio 2007 sono validi solo fino al 30 settembre 2007. |
3. |
Salvo casi di forza maggiore, il titolare del titolo corrisponde all'organismo competente un determinato importo per il quantitativo per il quale non è stato rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione, ai sensi del titolo V, punto 6.2, e allorquando la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1, è inferiore alla differenza tra la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo e la restituzione indicata in tale titolo. L'importo da corrispondere di cui al primo comma è pari alla differenza di cui al primo comma e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1. |
VII. CONTENZIOSO
Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:
1) |
è di esclusiva competenza:
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2) |
è disciplinata:
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(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.