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17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/34 |
Ricorso presentato il 27 aprile 2006 — MIP METRO/UAMI — MetroRED Telecom (MetroRED)
(Causa T-124/06)
(2006/C 143/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermuda)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 16 febbraio 2006, nella parte in cui respinge il ricorso, a causa della violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: MetroRED Telecom Group Ltd.
Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «MetroRED» per servizi delle classi 35, 38 e 42 — domanda n. 2 189 512
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente
Marchio o segno fatto valere: marchio nazionale figurativo «METRO» per beni e servizi delle classi 1-36 e 38-42
Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto dell'impugnazione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto sussiste un rischio di confusione dato che il marchio «MetroRED» è dominato dall'elemento «Metro» che è identico al marchio di opposizione. Secondo la ricorrente, l'ulteriore elemento «RED» è privo di carattere distintivo è non sarà quindi preso in considerazione dal consumatore.