17.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/34


Ricorso presentato il 27 aprile 2006 — MIP METRO/UAMI — MetroRED Telecom (MetroRED)

(Causa T-124/06)

(2006/C 143/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermuda)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 16 febbraio 2006, nella parte in cui respinge il ricorso, a causa della violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: MetroRED Telecom Group Ltd.

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «MetroRED» per servizi delle classi 35, 38 e 42 — domanda n. 2 189 512

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: marchio nazionale figurativo «METRO» per beni e servizi delle classi 1-36 e 38-42

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto sussiste un rischio di confusione dato che il marchio «MetroRED» è dominato dall'elemento «Metro» che è identico al marchio di opposizione. Secondo la ricorrente, l'ulteriore elemento «RED» è privo di carattere distintivo è non sarà quindi preso in considerazione dal consumatore.