17.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-441/02) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articoli 8 A e 48 del Trattato CE (divenuti, a seguito di modifiche, rispettivamente, Articoli 18 CE e 39 CE) - Direttive 64/221/CEE, 73/148/CEE e 90/364/CEE - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri - Ordine pubblico - Diritto al rispetto della vita familiare - Legislazione nazionale in materia di divieto di soggiorno e di allontanamento - Prassi amministrativa - Condanna penale - Espulsione)

(2006/C 143/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. O' Reilly e W. Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing, successivamente dalla sig.ra A. Tiemann, agenti)

Parte interveniente al sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 8 A e 48 del Trattato CE (divenuti, a seguito di modifiche, rispettivamente, artt. 18 CE e 39 CE) — Artt. 3 e 9 della direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56, pag. 850) — Art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Artt. 1, 4, 5, 8 e 10 della direttiva del Consiglio 21 marzo 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14) — Artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26) — Normativa nazionale in materia di divieto di soggiorno e di allontanamento per ragioni di ordine pubblico, in particolare nell'ambito di condanne penali — Prassi amministrativa

Dispositivo

1)

Non avendo recepito in maniera sufficientemente chiara nel § 12, n. 1, della legge sull'ingresso e sul soggiorno di cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (Gesetz über Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) del 21 gennaio 1980, le condizioni previste dal diritto comunitario per la limitazione della libera circolazione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi incombenti su di essa in forza dell'art. 39 CE, dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 64/221/CEE, 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica e dell'art. 10 della direttiva del Consiglio, 21 maggio 1973, 73/148/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

4)

Le spese sostenute dalla Repubblica Italiana restano a suo carico.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.