3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/35


Ricorso proposto il 5 aprile 2006 da Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH e Stadtwerke Uelzen GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 26 aprile 2006, causa T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH e Stadtwerke Uelzen GmbH/Commissione delle Comunità europee, sostenuta da E. ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG e Hamburgische Electricitäts-Werke AG

(Causa C-176/06 P)

(2006/C 131/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH e Stadtwerke Uelzen GmbH (rappresentanti: D. Fouquet e P. Becker, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, E. ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG e Hamburgische Electricitäts-Werke AG

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 gennaio 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH e a./Commissione delle Comunità europee, nella causa T-92/02 (1);

se lo stato degli atti lo consente, dichiarare nulla la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., in quanto constata che gli accantonamenti per lo smaltimento delle scorie radioattive e la chiusura definitiva delle centrali nucleari non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

se lo stato degli atti non lo consente, rimettere alla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado, quale legittimo giudice delle ricorrenti nel precedente procedimento, per una nuova trattazione della causa;

condannare la Commissione, convenuta in primo grado, alle spese del ricorso;

condannare la Commissione, ora resistente, alle spese dell'impugnazione.

In subordine:

respingere la domanda delle intervenienti di addebitare le spese da loro sostenute nel procedimento in primo grado alle attuali ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di primo grado che dichiara legittima la decisione della Commissione secondo cui la dilazione degli accantonamenti per l'eliminazione delle scorie radioattive e la chiusura definitiva delle centrali nucleari della Repubblica federale di Germania non poteva essere considerata un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Deducono come motivo del ricorso una violazione del diritto comunitario processuale e materiale.

Nonostante le evidenti difficoltà giuridiche che essa presenta e la sua considerevole importanza, il Tribunale ha rimesso la causa, senza che lo richiedessero circostanze particolari, dalla Prima sezione ampliata alla Quarta, composta di tre giudici. Questo inspiegabile e ingiustificato rinvio ad una sezione più piccola, dopo anni di procedimento, ha violato il diritto delle ricorrenti al giudice costituito.

Il Tribunale non avrebbe fatto distinzione tra le condizioni per affermare l'esistenza di un aiuto di Stato e quelle per aprire il procedimento formale di esame principale. Dal momento che, nella fattispecie, verificare se il progetto di aiuto sia compatibile con il mercato comune solleva serie difficoltà di diritto e di fatto in relazione all'esistenza di una garanzia di presa a carico da parte dello Stato, all'adeguata specificazione degli obblighi di chiusura definitiva delle centrali nucleari e di smaltimento delle scorie radioattive, nonché agli accantonamenti, ai vantaggi fiscali e al costo totale della chiusura, la Commissione non avrebbe potuto limitarsi ad un mero esame preliminare. Al contrario, nella fattispecie avrebbe dovuto aprire un'indagine formale.

Il Tribunale non avrebbe neppure valutato correttamente il problema della selettività della normativa tedesca sugli accantonamenti. Non avrebbe riconosciuto che l'esenzione fiscale degli accantonamenti nel settore nucleare rappresentava una deroga al regime fiscale di diritto comune; una deroga ammessa, tuttavia, solo a condizione che gli obblighi futuri siano definiti con sufficiente chiarezza. Il caso di specie non sarebbe, però, questo: ai criteri relativi al momento della chiusura definitiva, agli obblighi di chiusura definitiva e alle conseguenze giuridiche dell'inadempimento alle disposizioni difetterebbe senz'altro la precisione richiesta. Ma anche se non fosse possibile constatare de iure una selettività dell'aiuto, una misura potrebbe risultare contraria al diritto degli aiuti di Stato se è atta a privilegiare talune imprese. Sebbene la direttiva di liberalizzazione del mercato interno dell'elettricità faccia obbligo agli Stati membri di contrastare attivamente le discriminazioni e le distorsioni della concorrenza, il Tribunale non avrebbe dichiarato che il governo tedesco sarebbe stato tenuto a modificare la prassi nazionale in materia di accantonamenti, prassi la quale, in forma di sostegni selettivi a singoli settori economici, integrerebbe una violazione diretta della direttiva e del principio dell'«effet utile».

Le ricorrenti considerano, infine, ingiustificato che la sentenza impugnata le condanni alle spese delle intervenienti. Poiché quest'ultime sono intervenute solo in una fase molto avanzata del processo, quando le memorie sostanziali erano già tutte depositate, il loro contributo alla difesa non sarebbe potuto essere che marginale. La situazione non giustificherebbe un addebito integrale delle spese alle ricorrenti.


(1)  GU C 74, pag. 15