3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 131/29 |
Ricorso presentato il 28 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-119/06)
(2006/C 131/53)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: X. Lewis, agente, M. Mollica, avvocato]
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni della ricorrente
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constatare che, poiché la regione Toscana e le Aziende Sanitarie della medesima regione hanno concluso con la Confederazione delle Misericordie d'Italia, l'ANPAS — comitato regionale toscano e la CRI — sezione toscana, l'accordo quadro regionale per svolgimento di attivita di trasporto sanitario dell'11 ottobre 1999, hanno quindi prolungato detto accordo quadro attraverso il protocollo di intesa del 28 marzo 2003 e, infine, hanno concluso, nel mese di aprile del 2004, sulla base della delibera regionale n. 379 del 19 aprile 2004, un nuovo accordo quadro regionale che, continuando le relazioni con le associazioni sopramenzionate affida loro la gestione dei servizi in questione per il periodo da gennaio 2004 a dicembre 2008, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 92/50/CEE (1) del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e, in particolare, dei suoi articoli 11, 15 e 17. |
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condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che gli accordi summenzionati relativi all'affidamento dei servizi in discorso costituiscano degli appalti pubblici di servizi la cui aggiudicazione, effettuata in maniera diretta e senza il ricorso ad alcuna forma di messa in concorrenza, è avvenuta in violazione del diritto comunitario degli appalti pubblici.
(1) GU L 209 del 24/07/1992 p. 1