3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België ) — procedimento penale a carico di Léopold Henri van Esbroeck

(Causa C-436/04) (1)

(Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Artt. 54 e 71 - Principio «ne bis in idem» - Applicazione ratione temporis - Nozione di «medesimi fatti» - Importazione ed esportazione di stupefacenti oggetto di procedimenti penali in Stati contraenti diversi)

(2006/C 131/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Imputato nella causa principale

Léopold Henri van Esbroeck

Oggetto

Interpretazione degli artt. 54 e 71 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem — Persona perseguita in uno Stato membro per esportazione illecita di stupefacenti mentre la stessa persona, perseguita in Norvegia per importazione illecita di stupefacenti, è stata definitivamente giudicata in quest'ultimo Stato prima che l'Accordo di Schengen si applichi a detto Stato

Dispositivo

1)

Il principio «ne bis in idem», sancito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, deve trovare applicazione a un procedimento penale promosso in uno Stato contraente per fatti che hanno già dato luogo alla condanna dell'interessato in un altro Stato contraente, in un caso in cui peraltro la detta convenzione non era ancora in vigore in quest'ultimo Stato al momento della pronuncia della detta condanna, sempreché essa fosse in vigore negli Stati contraenti di cui trattasi al momento della valutazione dei presupposti per l'applicazione del principio «ne bis in idem» da parte del giudice adito per secondo.

2)

L'art. 54 della stessa Convenzione dev'essere interpretato nel senso che:

il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del citato articolo è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;

i fatti punibili consistenti nell'esportazione e nell'importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti di tale Convenzione devono in via di principio essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi di tale art. 54, sebbene la valutazione definitiva in proposito spetti ai giudici nazionali competenti.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.