3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-419/02) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 10, n. 2 - Esigibilità dell'IVA - Versamento di acconti - Pagamenti anticipati per cessioni future di prodotti farmaceutici e di protesi)

(2006/C 131/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd

Convenuta: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozioni di «cessione di un bene» e di «attività economica» — Contratti tra società per la fornitura di farmaci e di protesi aventi come unico scopo l'ottenimento di un vantaggio fiscale

Dispositivo

Non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10, n. 2, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, pagamenti anticipati, quali quelli di cui alla causa principale, di una somma forfettaria versata per beni individuati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall'acquirente e dal venditore e dal quale l'acquirente potrà eventualmente scegliere articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.