20.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 121/15


Ricorso presentato il 30 marzo 2006 — Phildar/UAMI

(Causa T-99/06)

(2006/C 121/27)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Phildar SA (Roubaix, Francia) [Rappresentante: avv. E. Baud]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercial Jacinto Parera SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2006, procedimento R 245/2004-2;

in via subordinata, qualora il Tribunale decida di non annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2006, procedimento R 245/2004-2, rimettere la questione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per valutare l'opposizione all'accoglimento della domanda di registrazione del marchio comunitario «FILDOR», n. 831 834, in particolare sulla base del precedente marchio denominativo francese «FILDOR», n. 744 927, posseduto dalla ricorrente;

condannare il convenuto, ed eventualmente l'interveniente, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Comercial Jacinto Parera SA

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «FILDOR» per beni delle classi 22, 23, 24, 25 e 26 — domanda n. 831 834

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi e figurativi nazionali e internazionali «FILDOR» e «PHILDAR» per beni delle classi 22, 23, 24, 25 e 26

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di registrazione del marchio in oggetto

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 62 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché i marchi in conflitto sono visivamente e foneticamente simili, poiché la ricorrente non ha avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni circa la valutazione dei modi di acquisto dei beni in questione e poiché la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione sulla base del marchio figurativo anteriore «PHILDAR», senza considerare il marchio denominativo anteriore «FILDOR».