20.5.2006   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 121/12


Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2006 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-176/04) (1)

(«Dipendenti - Previdenza sociale - Accesso alle informazioni relative all'esistenza di una relazione medica - Trasmissione dopo la presentazione del ricorso - Non luogo a provvedere»)

(2006/C 121/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) [Rappresentante: A. Distante, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro]

Oggetto della causa

In primo luogo, una domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di respingere la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'invio di una relazione medica o la conferma per iscritto dell'inesistenza di tale relazione, in secondo luogo, una domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di respingere il reclamo proposto contro il rigetto della domanda e, in terzo luogo, una domanda diretta a far dichiarare il diritto del ricorrente a che siano accolte le richieste contenute nella sua domanda e nel suo reclamo

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica del controricorso. Il ricorrente sopporterà le proprie spese sostenute dopo la notifica del controricorso.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.