6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/27 |
Ricorso presentato il 14 marzo 2006 — L'Oréal S.A./UAMI
(Causa T-87/06)
(2006/C 108/49)
Lingua in cui è stato presentato il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: L'Oréal S.A. (Parigi, Francia) [Rappresentante: avv. X. Buffet Delmas d'Autane]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Revlon (Suisse) S.A. (Schlieren, Svizzera)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 9 gennaio 2006 (procedimento R 216/2003-4), relativa al procedimento di opposizione n. B216087 (domanda di marchio comunitario n. 1 011 626); |
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Condannare l'UAMI a tutte le spese sostenute (in particolare, le spese di opposizione e di ricorso). |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente
Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «FLEXI DESIGN» per beni rientranti nella classe 3 — domanda n. 1 011 626
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Revlon (Suisse) S.A.
Marchio o segno fatto valere: Il marchio denominativo nazionale «FLEX» per beni rientranti nelle classi 3 e 34
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per tutti i beni contestati
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non si può considerare che le prove dedotte dalla Revlon (Suisse) S.A. attestino validamente l'uso serio del marchio denominativo «FLEX» nel periodo rilevante, né nel Regno Unito né in Francia.
Violazione dell'art. 8. n. 1, lett. b), del regolamento in quanto non vi è somiglianza tra i marchi in conflitto e conseguentemente non vi è rischio di confusione.