6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/19


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/UAMI

(Causa T-35/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchio anteriore denominativo FERRERO - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo “FERRÓ” - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 108/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (Pikermi, Grecia) [rappresentante: C. Chrissanthis, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente]

Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania) [rappresentante: M. Schaeffer, avvocato]

Oggetto della causa

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1o dicembre 2003 (procedimento R 460/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE e Ferrero OHG bmH

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.