6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/17 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 marzo 2006 — Telefon & Buch/UAMI
(Causa T-322/03) (1)
(«Marchio comunitario - Ricevibilità del ricorso - Caso fortuito - Domanda di nullità - Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio denominativo WEISSE SEITEN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94»)
(2006/C 108/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH (Salisburgo, Austria) [Rappresentanti: H. Zeiner e M. Baldares del Barco, avvocati]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: G. Schneider, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Herold Business Data GmbH & Co. KG (Mödling, Austria) [Rappresentanti: A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum e U. Reese, avvocati]
Oggetto della causa
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2003 (pratiche riunite R 580/2001-1 e R 592/2001-1), relativa ad un procedimento di annullamento fra la Herold Business Data AG e la Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dall'interveniente. |
3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |