22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/17


Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-41/06)

(2006/C 96/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (Rappresentante: Paweł Szałamacha, agente del governo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 18 ottobre 2005 nella pratica COMP/M.3894 in cui si constata che l'operazione di concentrazione tra Unicredito Italiano SpA e Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG è compatibile col mercato comune;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 18 ottobre 2005 nella pratica COMP/M.3894 che dichiara la fusione delle banche Unicredito Italiano SpA (UCI) e Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB) compatibile col mercato comune. Entrambe le banche detengono quote negli istituti di credito in Polonia, e, secondo le conclusioni della ricorrente, la concentrazione proposta avrà per effetto l'assunzione del controllo da parte dell'UCI sulle partecipazioni detenute dall'HVB sul mercato bancario polacco.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

violazione dell'art. 2, n. 1 del regolamento sulle concentrazioni (1) attraverso una valutazione non appropriata, ad avviso della ricorrente, della concentrazione proposta, poiché la Commissione non ha preso in considerazione la storia del settore bancario in Polonia, il volume degli investimenti stranieri nonché i motivi per cui il governo polacco ha introdotto una limitazione degli investimenti nell'ipotesi di privatizzazioni statali. Inoltre la ricorrente ha fatto valere che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 1, del regolamento, poiché, nell'effettuare la valutazione della compatibilità della concentrazione proposta col mercato comune, non ha preso in considerazione l'esistenza e gli effetti dell'art. 3, n. 9, del contratto di privatizzazione (2) che, secondo la ricorrente, crea un ostacolo legale all'entrata sul mercato ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento sulle concentrazioni. La ricorrente asserisce anche che la Commissione ha ammesso una valutazione inappropriata della concentrazione del mercato bancario polacco ed ha del pari male apprezzato le conseguenze della concentrazione sulla concorrenza per il mercato dei fondi di investimento nonché per alcuni specifici mercati nel settore bancario polacco;

violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento sulle concentrazioni poiché ad avviso della ricorrente la concentrazione proposta doveva suscitare gravi perplessità della Commissione quanto alla compatibilità col mercato comune nonché condurla ad avviare la procedura, cioè la seconda fase dell'esame se l'operazione proposta rientri nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni;

violazione dell'art. 11 del regolamento sulle concentrazioni, violazione dell'art. 5 del regolamento di attuazione (3) nonché violazione del principio di una corretta e leale amministrazione; la ricorrente segnala che la notifica della concentrazione, come effettuata dalle parti, era incompleta non contenendo informazioni sulle condizioni del contratto di privatizzazione, in particolare sull'art. 3 di quest'ultimo e non doveva quindi essere presa in considerazione dalla Commissione;

violazione dell'obbligo di collaborazione derivante dall'art. 10 del Trattato che istituisce la Comunità europea avendo la Commissione rinunciato a tener conto, prima della decisione adottata, dei legittimi interessi della Repubblica di Polonia la cui tutela è prevista dall'art. 11, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni; ad avviso della ricorrente la Commissione aveva l'obbligo, prima di emanare la decisione che riconosce la concentrazione compatibile col mercato comune, di prendere iniziative al fine di ottenere informazioni complete su tutti i legittimi interessi degli Stati membri, a maggior ragione in quanto, grazie al monitoraggio del mercato bancario in Polonia nel periodo precedente l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, la Commissione era in grado di familiarizzarsi con la struttura di codesto mercato e doveva essere a conoscenza dell'esistenza di un legittimo interesse pubblico del governo polacco nel garantire l'applicazione e l'esecuzione della strategia di demonopolizzazione e privatizzazione;

violazione dell'art. 253 CE e dell'obbligo di un'adeguata motivazione della decisione, il che ha reso più difficile, secondo la ricorrente, la ricostruzione ed il controllo della regolarità del processo con cui il diritto viene applicato dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).

(2)  Contratto di vendita delle azioni della Banca Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Grupa Pekao S.A, concluso il 23 giugno 1999 tra il Tesoro della Repubblica di Polonia, Unicredito Italiano SpA e Allianz AG.

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133, pag. 1).