8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/32


Ricorso presentato il 21 gennaio 2006 — Germania/Commissione

(Causa T-21/06)

(2006/C 86/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e C. Schulze-Bahr, assistiti dall'avv. sig.ra G. Quardt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma, in particolare, che i contributi concessi sono compatibili con il mercato comune, e deduce vari errori di discrezionalità e di valutazione da parte della Commissione nell'applicazione dell'art. 87, n. 3, CE. La convenuta, invece di effettuare un esame ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, avrebbe sperimentato un nuovo schema di valutazione per le disfunzioni di mercato, che nella forma applicata non sarebbe idoneo per l'accertamento della compatibilità o meno dei contributi con il mercato comune. Oltre a ciò, la ricorrente lamenta che la Commissione non ha effettuato un esame sufficiente della compatibilità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. b), CE.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato alcuni principi generali del diritto. Essa deduce la violazione del principio di buona amministrazione nonché del principio del contraddittorio.