8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/31


Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — FAB Fernsehen aus Berlin/Commissione

(Causa T-8/06)

(2006/C 86/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlino, Germania) (Rappresentante: avv. A. Böken)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 9 novembre 2005 [aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo], C(2005) 3903 def..

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari, e dunque anche alla ricorrente, la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che i contributi concessi non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, non sussisterebbe un aiuto anche a motivo del fatto che risultano soddisfatti i presupposti indicati all'art. 86, n. 2, CE. La ricorrente afferma poi che nel suo caso la misura in questione non comporta un pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri e che dunque la decisione impugnata è illegittima sotto tale profilo.

La ricorrente adduce poi a fondamento del suo ricorso il fatto che, qualora si considerasse il contributo quale aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, esso sarebbe compatibile col mercato comune a norma dell'art. 87, n. 3, CE. In tale contesto la ricorrente deduce una violazione dei limiti imposti alla discrezionalità spettante alla convenuta nella valutazione circa la possibilità di considerare il contributo compatibile col mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE.