8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 gennaio 2006

nel procedimento C-2/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV (1)

(«Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della normativa applicabile - Lavoratori distaccati in un altro Stato membro - Portata del modello E 101»)

(2006/C 86/16)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-2/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 23 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2005, nel procedimento Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV, la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciato, il modello E 101, rilasciato conformemente all'art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, vincola l'organo competente e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori. Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita i detti lavoratori non può verificare la validità di un modello E 101 per quanto riguarda l'attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare l'esistenza di un legame organico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato del regolamento n. 2195/91, e del punto 1 della decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 17 ottobre 1985, n. 128, relativa all'applicazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), e 14 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tra l'impresa avente sede in uno Stato membro e i lavoratori da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del distacco di questi ultimi.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.