8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 febbraio 2006

nel procedimento C-415/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro Stichting Kinderopvang Enschede (1)

(«Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Prestazioni di servizi connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, nonché con la protezione e l'educazione dell'infanzia o della gioventù»)

(2006/C 86/14)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-415/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 24 settembre 2004, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nella causa tra Staatssecretaris van Financiën e Stichting Kinderopvang Enschede, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, letto in combinazione con il paragrafo 2, lett. b), del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi in qualità di intermediario tra persone che domandano e persone che offrono un servizio di custodia di bambini, fornite da un ente di diritto pubblico o da un organismo riconosciuto come avente carattere sociale dallo Stato membro interessato, possono beneficiare dell'esenzione ai sensi delle dette disposizioni soltanto a condizione:

che il servizio di custodia di bambini soddisfi esso stesso i presupposti per l'esenzione previsti dalle dette disposizioni;

che tale servizio abbia delle caratteristiche od una qualità tali che i genitori non potrebbero avere la garanzia di beneficiare di un servizio di valore identico senza l'intervento di un servizio di intermediazione quale quello costituente l'oggetto della causa principale;

che tali servizi di intermediazione non siano essenzialmente destinati a procurare entrate supplementari al prestatore mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.