25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/30 |
Ricorso presentato il 19 gennaio 2006 — Zenab/Commissione
(Causa T-33/06)
(2006/C 74/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zenab SPRL (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti J. Windey, P. de Bandt]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 9 novembre 2005 recante riferimento648599; |
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accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e condannare la Commissione a pagare alla ricorrente (i) la somma di EUR 36 707 a titolo di risarcimento per le spese sostenute nell'ambito dell'invito a presentare proposte, e (ii) l'importo del danno morale in ragione della lesione alla reputazione e il danno materiale derivante dal ritardo nel'esecuzione del progetto EuroVOD e designare un esperto per valutare tale danno quale sarà stato determinato da un esperto che dovrà essere nominato dal Tribunale; |
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condannare comunque la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005, che respinge la domanda presentata dalla ricorrente intesa ad ottenere una sovvenzione comunitaria nel quadro del programma MEDIA Plus (invito a presentare offerte INFSO/MEDIA/04/05), nonché il risarcimento del danno asseritamente da essa subito in ragione dell'adozione della decisione impugnata.
A sostegno del ricorso di annullamento la ricorrente deduce due motivi. Con il primo motivo deduce una delega asseritamente illegittima dei propri poteri da parte della Commissione a favore del gruppo di consulenza tecnica chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente.
Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente assume che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione, i quali, a suo avviso, giustificherebbero l'annullamento della decisione impugnata. In subordine, la ricorrente sostiene che la motivazione ripresa nella decisione impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria e non consentirebbe di comprendere i motivi che giustificano il rigetto della sua proposta.
Nell'ambito del ricorso per risarcimento, la ricorrente chiede, invocando il principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il risarcimento del danno asseritamente subito in ragione dell'erronea valutazione della sua proposta presentata nell'ambito dell'invito a presentare proposte di cui trattasi. La ricorrente assume che la Commissione avrebbe violato il suo dovere di diligenza e di buona amministrazione e che un siffatto comportamento integrerebbe una violazione grave e manifesta del diritto comunitario tale da impegnare la responsabilità della Comunità.