25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/22


Ricorso presentato il 12 dicembre 2005 — Ajinomoto/UAMI

(Causa T-436/05)

(2006/C 74/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ajinomoto (Tokyo, Giappone) [Rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaminomoto Co. Ltd (Hyogo-Ken, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2005 (procedimento R 1143/2004-1);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «AJINOMOTO» per beni rientranti nelle classi 1, 5, 29, 30 e 31 — domanda n. 1 307 024

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Kaminomoto Co. Ltd.

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo nazionale «KAMINOMOTO» per beni rientranti nella classe 3

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso sosteneva che nel procedimento di opposizione l'opponente doveva solo provare l'esistenza di un diritto anteriore sussistente all'epoca in cui è stata presentata opposizione. La ricorrente sostiene che la data rilevante ai fini della prova dell'esistenza di un diritto anteriore è quella in cui è stata pronunciata la decisione dalla divisione di opposizione o, in alternativa, la data limite per la produzione di ulteriori prove.