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25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/22 |
Ricorso presentato il 12 dicembre 2005 — Ajinomoto/UAMI
(Causa T-436/05)
(2006/C 74/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ajinomoto (Tokyo, Giappone) [Rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaminomoto Co. Ltd (Hyogo-Ken, Giappone)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2005 (procedimento R 1143/2004-1); |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «AJINOMOTO» per beni rientranti nelle classi 1, 5, 29, 30 e 31 — domanda n. 1 307 024
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Kaminomoto Co. Ltd.
Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo nazionale «KAMINOMOTO» per beni rientranti nella classe 3
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso sosteneva che nel procedimento di opposizione l'opponente doveva solo provare l'esistenza di un diritto anteriore sussistente all'epoca in cui è stata presentata opposizione. La ricorrente sostiene che la data rilevante ai fini della prova dell'esistenza di un diritto anteriore è quella in cui è stata pronunciata la decisione dalla divisione di opposizione o, in alternativa, la data limite per la produzione di ulteriori prove.