11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/22


Ricorso della Repubblica di Polonia contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 23 dicembre 2005

(Causa C-460/05)

(2006/C 60/44)

Lingua processuale: il polacco

Il 23 dicembre 2005 la Repubblica di Polonia, rappresentata dal sig. Jarosław Pietras, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo ed il Consiglio.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare gli artt. 33, n. 2 e 43, n. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1);

2.

usare il polacco come lingua processuale;

3.

condannare il Consiglio dell'Unione europea nonché il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il governo della Repubblica di Polonia fa valere quale motivo la violazione di una forma sostanziale per insufficienza di motivazione circa la versione adottata dell'art. 33, n. 2, nonché dell'art. 43, n. 3 della direttiva 2005/36/CE.

Tali articoli stabiliscono disposizioni particolari relative al riconoscimento dei diritti acquisiti, applicabili in rapporto alle qualifiche polacche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale nonché delle ostetriche, le quali divergono dalle norme concernenti il riconoscimento dei diritti acquisiti degli infermieri responsabili dell'assistenza generale nonché delle ostetriche, che sono in vigore relativamente alle qualifiche ottenute nei rimanenti Paesi membri. Dal preambolo della direttiva 2005/36/CE è assente la motivazione alla base dell'adozione di norme differenti, come quelle summenzionate, ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti degli infermieri responsabili dell'assistenza generale nonché delle ostetriche in possesso di qualifiche professionali polacche.

L'assenza di motivazione alla base dell'adozione delle suddette misure costituisce una violazione del disposto dell'art. 253 del Trattato CE data la circostanza che le relative misure hanno preso nel corso dei lavori legislativi, diretti all'adozione della direttiva 2005/36/CE, la caratteristica di misure beneficianti dello statuto di normative non necessitanti una particolare motivazione. Benché il contenuto delle summenzionate misure sia stato fissato nelle disposizioni del Trattato di adesione, alla luce dell'art. 9 del Trattato stesso e dello svolgimento dei lavori sulla direttiva 2005/36/CE, esse non beneficiano della presunzione di essere normalmente motivate già per il fatto stesso della determinazione del loro contenuto in codesto Trattato.


(1)  GU L 255 del 30 settembre 2005, pag. 22.