|
11.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
19 gennaio 2006
nel procedimento C-265/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall): Margaretha Bouanich contro Skatteverket (1)
(«Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Imposta sui dividendi - Riacquisto di azioni - Deducibilità delle spese per l'acquisto di azioni - Disparità di trattamento tra residenti e non residenti - Convenzione fiscale volta ad evitare la doppia imposizione»)
(2006/C 60/12)
Lingua processuale: lo svedese
Nel procedimento C-265/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Kammarrätten i Sundsvall (Svezia) con decisione 17 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2004, nella causa Margaretha Bouanich contro Skatteverket, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet e U. Lõhmus (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 19 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati come contrari ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede che, in caso di riduzione del capitale sociale, l'importo pagato per riacquistare azioni da un azionista non residente sia tassato come dividendo senza che vi sia diritto a dedurre le spese d'acquisto delle dette azioni, mentre lo stesso importo versato ad un azionista residente è tassato come plusvalenza che dà diritto alla deduzione delle spese di acquisto. |
|
2) |
Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati come contrari ad una normativa nazionale risultante da una convenzione che prevenga la doppia imposizione, come la convenzione fiscale tra il governo della Repubblica francese e il governo del Regno di Svezia volta a evitare le doppie imposizioni e a prevenire l'evasione fiscale nel settore delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sottoscritta il 27 novembre 1990, che preveda un'aliquota massima per la tassazione dei dividendi degli azionisti non residenti inferiore a quella applicabile agli azionisti residenti e consenta, interpretando tale convenzione alla luce delle note esplicative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico al proprio modello di convenzione fiscale, la deduzione del valore nominale delle azioni dai proventi della cessione, a meno che in applicazione della detta normativa nazionale gli azionisti non residenti non siano trattati meno favorevolmente di quelli residenti. Spetta al giudice del rinvio stabilire se sia proprio questo il caso nella causa principale. |