|
11.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
10 gennaio 2006
nella causa C-230/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht): Mehmet Sedef contro Freie und Hansestadt Hamburg (1)
(Associazione CEE/Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art. 6 della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione - Diritto alla proroga del permesso di soggiorno - Presupposti - Cittadino turco che ha occupato impieghi nella navigazione marittima di uno Stato membro per quindici anni - Identità di datore di lavoro per oltre un anno ininterrottamente, ma non fino al termine di un periodo di tre anni - Periodi lavorativi interrotti 17 volte per cause tipiche della professione)
(2006/C 60/02)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-230/03 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione 18 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2003, nella causa Mehmet Sedef contro Freie und Hansestadt Hamburg, in presenza di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 10 gennaio 2006, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 6 della decisione 19 settembre 1980 n. 1, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che:
|
— |
l'attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 presuppone in linea di principio che l'interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo trattino dello stesso numero; |
|
— |
un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento ai sensi dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, è tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare attività lavorativa ininterrotta, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo del tipo di quelli previsti al n. 2 del medesimo articolo, che giustifichi la sua temporanea assenza dal mercato del lavoro; |
|
— |
quest'ultima disposizione comprende interruzioni dei periodi di regolare attività lavorativa analoghe a quelle controverse nella causa principale e le autorità nazionali competenti non possono contestare, nel caso di specie, il soggiorno del lavoratore turco nello Stato membro ospitante. |