25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/38


Ricorso presentato il 7 dicembre 2005 — Artegodan/Commissione

(Causa T-429/05)

(2006/C 48/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Artegodan GmbH (Lüchow, Germania) [Rappresentante: sig. U. Doepner, Rechtsanwalt]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di 1 430 821,36 euro, maggiorata degli interessi, fissati forfetariamente all'8 %, per il periodo compreso tra il giorno di pronuncia della sentenza e l'integrale versamento;

dichiarare che la convenuta è tenuta a risarcire alla ricorrente tutti i danni che essa subirà ancora in futuro a causa delle spese di marketing necessarie a che Tenuate retard recuperi la posizione sul mercato detenuta prima che la convenuta retirasse l'autorizzazione all'immissione in commercio per tale medicinale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente pretende dalla Commissione il risarcimento danni ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE e dell'art. 235 CE e chiede che si dichiari che la convenuta è tenuta a risarcirle tutti i danni che essa ancora subirà per spese di marketing.

Tra gli antefatti del ricorso, occorre indicare che, in conformità alla normativa sui medicinali, la ricorrente è titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio (in prosieguo: l'«AIC») per il Tenuate retard, preparato che contiene amfepramone. Il 9 marzo 2000, sulla base dell'art. 15 bis della direttiva 75/319/CEE (1), la convenuta ha adottato la decisione relativa alla revoca dell'AIC dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» [decisione C (2000) 453]. L'autorità competente tedesca ha attuato tale decisione con decisione 11 aprile 2000. La decisione della Commissione C (2000) 453 è stata annullata dal Tribunale di primo grado con sentenza 26 novembre 2002, pronunciata nelle cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00. Il ricorso proposto dalla Commissione contro tale sentenza è stato respinto con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-39/03 P.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che, con la sua decisione C (2000) 453, la convenuta ha agito illegittimamente, così violando diverse norme di tutela della ricorrente. La ricorrente sarebbe stata lesa nel suo diritto fondamentale di creare ed esercitare l'attività d'impresa (libertà d'impresa e diritto di proprietà). Inoltre, vi sarebbe stata violazione dell'art. 11 della direttiva 65/65/CEE (2). La ricorrente deduce inoltre la violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e di buon andamento dell'amministrazione.

La ricorrente dichiara che la decisione controversa della Commissione e la sua applicazione le hanno arrecato un danno. A parere della ricorrente, dalle suddette violazioni commesse dalla convenuta deriva un obbligo di risarcimento.


(1)  Seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

(2)  Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.