25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2005 — EEB e Stichting Natuur en Milieu/Commissione

(Cause riunite T-236/04 e T-241/04) (1)

(«Ricorso di annullamento - Decisioni 2004/247/CE e 2004/248/CE - Eccezione di irricevibilità - Legittimazione ad agire»)

(2006/C 48/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) e Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) [rappresentanti: P. van den Biesen e B. Arentz, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentante: B. Doherty, agente]

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica francese [rappresentanti: sigg. J.L. Florent e G. de Bergues, agenti]

Interveniente a sostegno della convenuta: Syngenta Crop Protection AG (Basilea, Svizzera) [rappresentanti: sigg. D. Abrahams, barrister, e C. Simpson, solicitor]

Oggetto della causa

Nella causa T-236/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/248/CE, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 53) e, nella causa T-241/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/247/CE, concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 50).

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Le cause T 236/04 e T 241/04 sono riunite.

2)

I ricorsi nelle cause T 236/04 e T 241/04 sono irricevibili.

3)

I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nelle cause T 236/04 e T 241/04.

4)

Le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.