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11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/26 |
Ricorso della Common Market Fertilizers SA (CMF) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima sezione ampliata) pronunciata il 27 settembre 2005 nelle cause riunite T-134/03 e T-135/03, tra la Common Market Fertilizers SA (CMF) e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 2005
(Causa C-443/05 P)
(2006/C 36/52)
lingue processuale: il francese
Il 14 dicembre 2005, la Common Market Fertilizers SA (CMF), rappresentata dagli avv.ti A. Sutton e N. Flandin, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima sezione ampliata), pronunciata il 27 settembre 2005 nelle cause riunite T-134/03 e T-135/03, tra la Common Market Fertilizers SA (CMF) e la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare in toto la sentenza impugnata; |
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accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado dalla ricorrente; |
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condannare la Commissione alle spese del giudizio di impugnazione e del giudizio in primo grado. |
Motivi e principali argomenti invocati:
A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente rileva quattro errori di diritto compiuti dal Tribunale, consistenti in:
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una incompleta presentazione del contesto normativo, con conseguente erronea interpretazione del regolamento no 3319/94 (1) con riguardo ai requisiti necessari per imporre un dazio specifico ed un'interpretazione giuridica erronea della natura del comitato consultato; |
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una incompleta presentazione dei fatti avente, come conseguenza, il loro snaturamento ed un'applicazione erronea del regolamento no 3319/94 con riguardo alla sussistenza di una situazione di fatturazione indiretta; |
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un'interpretazione giuridica erronea con riguardo alla violazione delle forme sostanziali e, più specificamente, con riguardo alla natura giuridica del comitato consultato; |
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un'interpretazione giuridica erronea con riguardo ai requisiti di applicazione dell'art. 239 del codice doganale comunitario (2) e, più specificamente, con riguardo al requisito dell'assenza di negligenza manifesta. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3319, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 350, p. 20).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, no 2913, che stabilisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).