14.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/25


Ricorso proposto il 13 ottobre 2005 — Chatziioannidou/Commissione

(Causa T-387/05)

(2006/C 10/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgio) [rappresentante: S. A. Pappas, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 8 luglio 2005 dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN), che respinge il reclamo proposto dalla ricorrente avverso una decisione relativa al trasferimento dei suoi diritti a pensione verso il regime comunitario,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, ha proposto una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione, acquisiti in Grecia prima della sua entrata in servizio alla Commissione, verso il sistema comunitario. Con il suo ricorso, ella critica la modalità di calcolo del numero di annualità da prendere in considerazione secondo il regime pensionistico comunitario, sulla base del capitale trasferito. La ricorrente afferma più in particolare che, prima dell'introduzione dell'euro, la Commissione convertiva il capitale trasferito in una moneta diversa dal franco belga, non sulla base del tasso in vigore al giorno del calcolo, ma ad un tasso di cambio medio che si presumeva riflettesse le fluttuazioni monetarie durante il periodo di pagamento dei contributi. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio per l'introduzione definitiva dell'euro, vale a dire a partire dal 1o gennaio 2002, la Commissione non utilizza più questa modalità di calcolo, ma prende in considerazione l'importo in euro trasferito dalle casse nazionali.

La ricorrente constata che l'abbandono del metodo del tasso di cambio medio comporta, nel suo caso, una diminuzione considerevole del numero di annualità che le sono state accreditate. Su tale base, essa afferma una violazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1103/97, che dispone che l'introduzione dell'euro non ha per effetto di modificare i termini di uno strumento giuridico. Ella invoca altresì la violazione del principio di non-discriminazione, in quanto un dipendente, collocato esattamente in condizioni identiche, non si vede attribuire lo stesso numero di annualità comunitarie, a seconda che la sua domanda di trasferimento sia stata proposta prima o dopo l'introduzione dell'euro.