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14.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/19 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 novembre 2005 — Biofarma/Uami
(Causa T-154/03) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchi nazionali denominativi anteriori ARTEX - Domanda di marchio comunitario denominativo ALREX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2006/C 10/37)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Biofarma SA (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: V. Gil Vega, A. Ruiz López e D. Gonzalez Maroto, avvocati]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: W. Verbung e A. Folliard-Monguiral, agenti]
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso e interveniente dinanzi al Tribunale: Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc. (Tampa, Florida, Stati Uniti) [Rappresentante: S. Klos]
Oggetto della causa
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2003 (pratica R 370/2002-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Biofarma SA e la Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc.
Dispositivo della sentenza
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1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 febbraio 2003 (pratica R 370/2002-3) è annullata. |
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2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
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3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |