14.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese proposto il 27 ottobre 2005

(Causa C-389/05)

(2006/C 10/23)

Lingua processuale: il francese

Il 27 ottobre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica francese, riservando l'esercizio delle attività connesse all'inseminazione artificiale dei bovini ai soli «centri di inseminazione» autorizzati in Francia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 e 49 CE;

2)

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli artt. 43 e 49 CE sanciscono rispettivamente il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. L'art. 46 dispone inoltre che le prescrizioni di tali articoli e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni nazionali di uno Stato membro che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Quest'ultima disposizione non è tuttavia contestata nella presente causa, infatti la censura della Commissione non riguarda un regime particolare previsto per i cittadini degli altri Stati membri intenzionati ad esercitare l'attività di servizi di inseminazione artificiale in Francia, ma l'impossibilità de jure e de facto per tali cittadini comunitari di accedere alla detta attività a causa del monopolio che in Francia è attribuito ai «centri di inseminazione» mediante, in particolare, due disposizioni della normativa francese.

I servizi d'inseminazione artificiale in Francia sono sottoposti a un monopolio di fatto e di diritto a vantaggio di «centri di inseminazione», che vieta agli operatori di tali servizi provenienti da altri Stati membri l'accesso a tali attività, mediante il diritto di stabilimento o quello della libera prestazione di servizi. Le autorità francesi adducono motivi d'ordine sanitario che, secondo loro, possono giustificare l'adozione o il mantenimento di misure nazionali talmente restrittive da comportare una nullificazione di fatto delle dette due libertà sancite dal Trattato, mentre la Commissione, da un lato, contesta la validità delle giustificazioni dedotte e, dall'altro, ritiene che tali restrizioni siano comunque sproporzionate per loro stessa natura rispetto all'obiettivo di sicurezza sanitaria principalmente sostenuto per motivarle.