24.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/23


Ricorso presentato il 19 ottobre 2005 — I.R.I.P.A. Abruzzo/Commissione

(Causa T-384/05)

(2005/C 330/58)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente(i): Istituto Regionale per gli Interventi Promozionali in Agricoltura — I.R.I.P.A. Abruzzo (Pescara, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Gianluca Belotti, Nicola Pisani ed Emanuele Dell'Elce]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della Commissione di cui alla lettera del 9 agosto 2005 e, per quanto occorra, la lettera della Commissione del 12 ottobre 2005, disponendo che la Commissione, ricorrendone tutti gli altri presupposti, ammetta la ricorrente alla sovvenzione in parola;

condannarsi la Commissione alla rifusione delle spese di causa sostenute.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione delle Comunità europee del 9 agosto 2005, ricevuta dalla ricorrente il 12 agosto 2005, con la quale la ricorrente è stata informata che la sua domanda di contributo finanziario a titolo del Regolamento (CE) n. 814/2000 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2005, non è stata selezionata, per la sua pretesa incapacità finanziaria.

Contrariamente a quanto addotto dalla Commissione per giustificare il diniego dell'istanza di finanziamento, la ricorrente sostiene che la capacità finanziaria sua e dei suoi partners nell'iniziativa era ampiamente superiore a quella prevista dal bando, anche seguendo un'interpretazione rigorosa del criterio di liquidità come indicato dalla Commissione.

Per altra via, la ricorrente sostiene che il medesimo criterio relativo alla liquidità, per come interpretato dalla Commissione, è manifestamente illogico e sproporzionato agli obiettivi perseguiti, limitando in tal modo ed artificialmente i possibili candidati. Si ritiene a questo riguardo che il requisito della capacità finanziaria era pienamente soddisfatto, in quanto la liquidità era ampiamente superiore al 100 % della sovvenzione totale richiesta (263.895,50 €); e che in ciascuno dei tre esercizi per i quali i bilanci ed i conti economici erano stati approvati e chiusi, la liquidità posseduta dal richiedente ed i suoi partners era nettamente superiore a questo ammontare.