22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/35


Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

Area tematica prioritaria: «Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche»

Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-SSP-5B-Influenza

(2005/C 325/15)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

European Commission

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

indirizzo di posta elettronica: rtd-policies@cec.eu.int

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/nest

5.

I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

indirizzo di posta elettronica: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte».

6.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(3)  Decisione C(2002)4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008, e C(2005)5588, tutte decisioni non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)1855 del 18/05/2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.


ALLEGATO

1.   Programma specifico: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

2.   Attività: Attività specifica concernente la ricerca orientata alle politiche nell'ambito del «Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche»

3.   Titolo dell'invito: Sostegno scientifico alle politiche: Invito speciale concernente l'influenza aviaria/pandemica

4.   Codice identificativo: FP6-2005-SSP-5B-INFLUENZA

5.   Data di pubblicazione:

6.   Data di scadenza: 22 marzo 2006, ore 17 (ora di Bruxelles)

7.   Bilancio totale indicativo:

Strumento (1)

milioni di euro

STREP, CA, SSA

20

8.   Settori oggetto dell'invito e strumenti:

Settori nell'ambito della priorità «Gestione sostenibile delle risorse naturali europee»

Compiti

Strumenti

Contributo comunitario indicativo

(in milioni di euro)

8.1. B.1.4.

Metodi di produzione nuovi e più rispettosi dell'ambiente per migliorare la salute e il benessere degli animali compresa la ricerca sulle zoonosi, quali l'afta epizootica e la peste suina, e lo sviluppo di vaccini «marcatori»

1, 2, 3, 5

STREP

10

6

CA

4

STREP o CA

7

CA o SSA


Settori nell'ambito della priorità «Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei»

Compiti

Strumenti

Contributo comunitario indicativo

(in milioni di euro)

8.1. B.2.2.

Questioni inerenti alla salute pubblica, tra cui epidemiologia a sostegno della profilassi e reazioni di fronte a patologie nuove, rare e trasmissibili, allergie, procedure sicure per il dono di organi e sangue, metodi di sperimentazione non animale

1, 2, 3

STREP

10

4

SSA

9.   Numero minimo di partecipanti (2):

Strumento

Numero minimo di partecipanti

STREP e CA

3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA

SSA

1 soggetto giuridico di un SM o un SA

10.   Limitazione alla partecipazione: nessuna.

11.   Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico risultanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione: La procedura di valutazione prevede una sola fase.

In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13.   Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

14.   Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti: Risultati della valutazione: Tenuto conto dell'ampia portata del sostegno scientifico alle politiche e dell'esigenza di garantire la coerenza con le priorità tematiche del programma di lavoro, sono previste più sessioni di valutazione i cui risultati non saranno disponibili prima di luglio 2006.

Firma del contratto: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore nell'ultimo trimestre 2006.


(1)  STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento; SSA = Azione di sostegno specifico.

(2)  SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.