10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/12


Ricorso proposto il 19 settembre 2005 — TF1/Commissione

(Causa T-354/05)

(2005/C 315/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente Télévisione française 1 SA (Boulogne, Francia) [Rappresentanti: J.-P. Hordies, C. Smits, avvocati]

Convenuta Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle parti ricorrenti:

dichiarare l'annullamento della decisione pronunciata dalla Commissione il 20 aprile 2005 circa il regime dei canoni a favore di France Télévision;

statuire sulle spese secondo legge.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Télévisione française 1 chiede l'annullamento della decisione 20 aprile 2005 con la quale la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2 del Trattato CEE, il regime di canoni concesso dalle autorità francesi a favore di France Télévisione.

La ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento che in sostanza deducono:

insufficienza di motivazione della decisione;

mancato rispetto dei diritti della difesa; la ricorrente rimprovera alla Commissione di non metterla in mora al fine di presentare le sue osservazioni in particolare sull'opportunità e sulla portata degli impegni assunti dallo Stato francese nell'ambito della procedura di esame dell'aiuto di cui trattasi, e ciò nonostante l'esistenza di un dialogo e di pregressi contratti tra la ricorrente e la Commissione;

l'insufficiente portata degli impegni dello Stato francese: secondo la ricorrente gli impegni proposti sono inidonei a garantire la compatibilità del sistema francese di canoni con le norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato, in particolare, la regola di proporzionalità del finanziamento del servizio pubblico e l'obbligo di trasparenza nell'utilizzo di fondi pubblici;

sviamento di procedura: la ricorrente censura il comportamento della convenuta che sembra rinviare alle autorità nazionali l'onere di dover valutare se una misura di sostegno da parte dello Stato costituisca un aiuto ai sensi del diritto comunitario, mentre siffatto controllo rientra nell'esclusiva competenza della Commissione;

errore di diritto per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 86, n. 2 del Trattato CEE in caso di aiuto risultante da una sovracompensazione del costo degli obblighi di servizio pubblico. La ricorrente contesta l'interpretazione della giurisprudenza Altmark (1) operata dalla Commissione e l'applicazione che essa ne ha fatta nel caso di specie. Sostiene che la convenuta è incorsa in errore di diritto nel ricercare se una misura di Stato di compensazione dei costi del servizio pubblico poteva essere giustificata ai sensi dell'art. 86, n. 2 del Trattato CEE, mentre la Commissione aveva essa stessa constatato che la detta misura non soddisfaceva le condizioni poste dalla sentenza Altmark.


(1)  Causa C-280/00 del 24 luglio 2003, raccolta pag. I-7747.