26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005 — Land Oberösterreich e Repubblica d'Austria/Commissione
(Cause riunite T-366/03 e T-235/04) (1)
(«Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione - Divieto di impiego di organismi geneticamente modificati in Austria Superiore - Presupposti per l'applicazione dell'art. 95, n. 5, CE»)
(2005/C 296/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Land Oberösterreich (rappresentante: avv. F. Mittendorfer) e Repubblica d'Austria (rappresentanti: sigg. H. Hauer e H. Dossi, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra M. Patakia e sig. U. Wölker, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE (GU L 230, pag. 34)
Dispositivo della sentenza
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
I ricorrenti sono condannati alle spese. |