26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) con decisione 9 settembre 2005 nel procedimento penale pendente a carico del sig. Stefan Kremer

(Causa C-340/05)

(2005/C 296/27)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 9 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 settembre 2005, nel procedimento penale pendente a carico del sig. Stefan Kremer, l'Oberlandesgericht München ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda un caso di decadenza del permesso di guida o di rifiuto di rilascio dello stesso da parte delle autorità amministrative di uno Stato membro (Stato ospitante) a causa di inidoneità del soggetto interessato. Il rilascio di un nuovo permesso di guida nello Stato ospitante è subordinato alla condizione che il richiedente provi la sua idoneità tramite una perizia medico-psicologica ai sensi delle norme vigenti nello Stato ospitante. Il soggetto non produce tale prova e nel frattempo, senza che sia scaduto il divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso di guida disposto dallo Stato ospitante, ottiene il permesso di guida in un altro Stato membro (Stato del rilascio).

Si sottopongono le seguenti questioni pregiudiziali:

Se, in presenza di dette circostanze, l'art. 8, n. 4, della direttiva 91/439/CEE (1) consenta una legislazione dello Stato ospitante ai sensi della quale il permesso di guida ottenuto nello Stato del rilascio può essere usato nello Stato ospitante solo su domanda dell'interessato e previa verifica che i presupposti per il provvedimento di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva, siano venuti meno;

o se dall'obbligo del reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva nonché dall'obbligo di interpretare restrittivamente l'art. 8, n. 4, della direttiva derivi che lo Stato ospitante deve riconoscere la validità del permesso di guida senza esperire una previa procedura di controllo e che esso dispone solo del potere di negare all'interessato il diritto di far uso del suo permesso di guida nello Stato ospitante qualora sussistano (e persistano) ragioni che giustifichino l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva.


(1)  GU L 237, pag. 1.