26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
6 ottobre 2005
nel procedimento C-291/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester): MyTravel plc contro Commissioners of Customs & Excise (1)
(«Sesta direttiva IVA - Regime delle agenzie di viaggi - Viaggi “tutto compreso” - Prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie - Metodo di calcolo dell'imposta»)
(2005/C 296/06)
Lingua processuale: l'inglese
Nel procedimento C-291/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito), con decisione 30 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2003, nella causa MyTravel plc contro Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), J.-P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici il quale abbia effettuato la propria dichiarazione IVA concernente un determinato esercizio in base al metodo contemplato dalla normativa nazionale che traspone nel diritto interno la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, può legittimamente ricalcolare il proprio debito IVA in base al metodo ritenuto dalla Corte conforme al diritto comunitario, secondo i requisiti previsti dal diritto nazionale, che devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività. |
2) |
L'art. 26 della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici che fornisca ai viaggiatori, ad un prezzo forfettario, prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie, è tenuta, in linea di principio, ad isolare la frazione del viaggio «tutto compreso» corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro valore di mercato, quando tale valore possa essere determinato. In tale ipotesi, il soggetto passivo può far ricorso al criterio dei costi reali solo qualora dimostri che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio «tutto compreso». L'applicazione del criterio del valore di mercato non è subordinata al requisito di una maggiore semplicità rispetto al metodo fondato sui costi reali né al requisito di sfociare in un debito dell'imposta sul valore aggiunto identico o analogo a quello che si sarebbe ottenuto sulla base del metodo fondato sui costi reali. Pertanto:
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3) |
Spetta al giudice del rinvio determinare, alla luce delle circostanze oggetto della causa principale, il valore di mercato di viaggi aerei venduti nella causa principale a prezzi forfettari. Il detto giudice può determinare tale valore di mercato sulla base di valori medi. In tale contesto, il mercato relativo ai posti venduti agli altri organizzatori di giri turistici può costituire il mercato più idoneo. |