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12.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/32 |
Ricorso presentato il 20 settembre 2005 — Kubanski/Commissione
(Causa T-353/05)
(2005/C 281/59)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente(i): Gabrielle Giancarla Sharon Kubanski (Leggiuno, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Massimo Condinanzi e Devis Bono]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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Annullare la decisione della Commissione del 14 giugno 2005 che ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente il 16 febbraio 2005 n. R/170/05 e per l'effetto annullare la decisione D(2002)34440 del 16 dicembre 2004; |
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Condannare la Commissione al pagamento della differenza stipendiale a fare data dal 16 gennaio 2005 e fino all'effettiva reintegrazione della ricorrente nella categoria B IV, scatto 2, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, eventualmente anche attraverso incarico peritale; |
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa si rivolge contro la decisione con cui la convenuta recedeva dal contratto di agente temporaneo a tempo determinato sottoscritto il 4 ottobre 2004. Viene ricordato a questo riguardo che le ragioni del recesso risiedevano, secondo la Commissione, nella presunta mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto. In particolare il titolo di studio della sig.ra Kubanski (diploma di Addetto agli Uffici Turistici) non sarebbe idoneo a consentire la classificazione nella categoria B*4, scatto 2, assegnatale dal contratto concluso.
A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere:
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Il fatto che i requisiti richiesti dal bando COM/2004/5352/R, che è all'origine della procedura di assunzione della ricorrente nonché della presente procedura, non menzionavano il necessario possesso di un determinato titolo di studio. |
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La violazione e falsa applicazione dell'art. 5, paragrafo 3, lettera a, sezione ii) e sezione iii) dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Si afferma su di questo punto, da un canto, che il diploma della ricorrente è un titolo che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari di durata triennale conferendo una maturità professionale che darebbe accesso ai corsi di istruzione superiore, e dall'altro, che dal 1o maggio 2001 al 30 aprile 2004, la ricorrente avrebbe svolto, presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, delle funzioni assolutamente identiche a quelle oggetto del posto messo a concorso nella fattispecie. |
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La violazione degli artt. 14, 47-50 bis del Regime applicabile agli altri Agenti. |
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La violazione del principio del legittimo affidamento. |
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L'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione sotto il profilo della violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche e della disparità di trattamento. |